www.dreamrunners.it

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Statuto

S T A T U T O

Associazione Sportiva Dilettantistica

"Dream Runners Perugia"

 

Articolo 1 - Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita in Perugia, via Ariosto n. 37, una Associazione sportiva dilettantistica,  denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Dream Runners Perugia" (indicabile in atti e documenti anche nella forma abbreviata "A.S.D Dream Runners Perugia") con sede in Corciano, loc S. Mariano, Via Depretis n. 10/a.

 

Articolo 2 - Scopo

  • 1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. L'adesione all'associazione è libera. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale; l'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.
  • 2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell' atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione e svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nei locali sociali, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. Più in generale, potrà farsi promotore di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci. Potrà infine, esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento e mutualistici nei confronti dei soci.
  • 3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; l'adesione all'Associazione è libera; essa si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
  • 4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (Cio), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera (Fidal) e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
  • 5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
  • 6. Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà istituire al proprio interno Sezioni Sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento interno.
  • 7. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

 

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

 

Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, dai contributi di enti ed associazioni, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio, da proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali elargizioni, eredità, lasciti e donazioni di associati e di terzi.

 

Articolo 5 - Entrate

Le entrate sono costituite da:

  • a) Quote di iscrizione all'Associazione, quote associative annue o periodiche dei soci;
  • b) Contributi ordinari o straordinari dei soci;
  • c) Quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici;
  • d) Eventuali contributi del Coni, della Fidal, di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui l'Associazione intenderà affiliarsi, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
  • e) Eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni;
  • f) Eventuali risorse finanziarie reperite, attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale;
  • g) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • h) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

 

Articolo 6 - Anno sociale

  • 1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  • 2. Il primo esercizio si chiuderà il 31/12/2008.
  • 3. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio insieme alla relazione sulla gestione.

Articolo 7 - Soci

  • 1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche di ambo i sessi che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Fidal e dei suoi organi.
  • 2. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
  • 3. Il numero dei soci è illimitato.

 

Articolo 8 - Domanda di ammissione

  • 1. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda scritta, su apposito modulo, controfirmata da due soci presentatori.
  • 2. Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, gli eventuali Regolamenti interni e le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota di iscrizione, la quota associativa annua o periodica di cui all'articolo 5, lettera a) e gli eventuali contributi di cui all'articolo 5, lettera b) del presente Statuto.
  • 3. I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b) del precedente articolo 5.
  • 4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
  • 5. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato.
  • 6. La quota o il contributo associativo non possono essere trasferiti a terzi o rivalutati.

 

Articolo 9 - Categorie dei soci

  • 1. Le categorie dei soci sono le seguenti:
  • a) Soci fondatori: coloro che, danno vita all'Associazione e risultano dall'Atto Costitutivo della stessa;
  • b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.
  • c) Soci Junior: tutti coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno. L'iscrizione di soci Junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà. I soci junior non hanno diritto di voto nelle Assemblee
  • d) Soci Onorari: possono essere dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell' associazione o nel mondo dello sport.
  • 2. Tutti i soci, esclusi i soci onorari, devono versare la quota di iscrizione e la quota associativa annua o periodica così come stabilite dall'Assemblea generale dei soci ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali
  • 3. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo e non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

 

Articolo 10 - Diritti dei soci

  • 1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  • 2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 2.
  • 3. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare la sede e i locali sociali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione, come da apposito Regolamento.

 

Articolo 11 - Decadenza dei soci

  • 1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
  • a) dimissione volontaria;
  • b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
  • c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
  • d) radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie, di comportamenti contrari alla legge, di azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione e di condotta lesiva degli interessi sociali o che costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
  • e) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 24 del presente statuto.
  • 2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera d), deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea generale. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea generale dei soci potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione. L'associato radiato non può essere più ammesso.
  • 3. Le quote ed i contributi, di cui al precedente articolo 5, lettere a) e b), una volta versati dal socio non danno mai diritto al rimborso, neanche in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio stesso, indipendentemente dal motivo di tale scioglimento.

 

Articolo 12 - Organi

Gli organi sociali sono:

  • a) l'Assemblea generale dei soci;
  • b) il Presidente;
  • c) il Consiglio Direttivo.

 

Articolo 13 - Assemblea generale dei soci

  • 1. L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  • 2. L'Assemblea generale dei soci è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione o in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, inviata ai soci, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione, al domicilio risultante dal libro dei soci. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'assemblea nonché l'ordine del giorno. La convocazione può avere luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di dieci giorni di cui sopra.
  • 3. L'Assemblea generale dei soci può essere ordinaria e straordinaria.
  • 4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:
  • a) deliberare sul conto preventivo e su quello consuntivo accompagnato dalla relazione sulla gestione predisposta dal Presidente;
  • b) eleggere, ogni cinque anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;
  • c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
  • d) deliberare sull'ammontare della quota d'iscrizione all'Associazione nonché della quota associativa annua o periodica, e su eventuali quote o contributi ordinari e straordinari;
  • e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.
  • 5. L'assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.
  • 6. L'assemblea straordinaria delibera:
  • a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
  • b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
  • c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
  • d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
  • e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione e destinazione dell'eventuale patrimonio residuo.

 

Articolo 14 - Validità assembleare

  • 1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
  • 2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  • 3. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  • 4. Per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sociale, nonché per atti e contratti aventi come oggetto diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.

 

Articolo 15 - Diritti di partecipazione

  • 1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
  • 2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati; non è possibile farsi rappresentare da non soci.

 

Articolo 16 - Funzionamento  dell'assemblea

  • 1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
  • 2. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
  • 3. Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
  • 4. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. Le deliberazioni assunte in conformità allo Statuto vincolano i soci assenti o dissenzienti.

 

Articolo 17 - Cariche sociali

  • 1. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno sette giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione. Per potersi candidare necessita essere in possesso dei seguenti requisiti:
  • a) essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 7 del presente Statuto;
  • b) non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte del Cio, del Coni, della Fidal o di organismi sportivi nazionali e internazionali riconosciuti, nonché di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi;
  • c) non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.

2.     Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta l'immediata decadenza dalla carica.

 

Articolo 18 - Consiglio Direttivo

  • 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri pari a 12 (dodoci) eletti dall'Assemblea che elegge, tra questi, il Presidente. Il Consiglio Direttivo, così eletto, nel proprio ambito, nomina a maggioranza dei presenti uno o due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo la possibilità di corrispondere eventuali rimborsi spese, opportunamente documentati ed effettivamente rimasti a carico, riconosciuti ed erogati su specifica autorizzazione da parte del Presidente che a pena di inammissibilità del rimborso stesso dovrà essere controfirmata dal Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  • 2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
  • 3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.
  • 4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
  • 5. La carica di Presidente e di consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall'Assemblea.
  • 6. Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell'esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.
  • 7. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio nominando i primi candidati in ordine di votazione, alla carica di consigliere non eletti, che rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.. Ove non sia possibile attuare la sostituzione, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
  • 8. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
  • 9. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

 

Articolo 19 - Convocazione direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

 

Articolo 20 - Compiti del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta ad esso obbligatoriamente, oltre quanto previsto nel presente statuto:

  • a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  • b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
  • c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 13, comma5;
  • d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
  • e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
  • f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;
  • g) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione

 

Articolo 21 - Presidente - Vice Presidente - Segretario - Tesoriere

  • 1. Il Presidente dirige l'Associazione, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di rappresentanza per gli atti di ordinaria amministrazione e previa delibera del Consiglio Direttivo, per quelli di straordinaria amministrazione.
  • 2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
  • 3. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
  • 4. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente oppure del Consiglio Direttivo ed appone la controfirma sugli eventuali rimborsi di cui all'articolo 18, comma 1.

 

Articolo 22 - Bilancio preventivo, consuntivo e relazione sulla gestione da parte del Presidente.

  • 1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.
  • 2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati , con la convocazione dell'assembla che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
  • 3. Il Presidente redige la relazione sulla gestione di accompagnamento al bilancio consuntivo per l'approvazione di questo ultimo da parte dell'Assemblea generale dei soci.
  • 4. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio e della relazione.

 

Articolo 23 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione o suoi organi ed i soci e tra i soci medesimi saranno deferite alla decisione di un Collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale, secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile (artt. 806 e seguenti). Il lodo sarà inappellabile.

 

Articolo 24 - Scioglimento

  • 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
  • 2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
  • 3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive o a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 25 - Sezioni

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera a cui l'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

 

Il presente atto è composto da 9 (nove) pagine.

 
Banner

Sponsor

Banner
A Taverne di Corciano
Banner
Biancheria, tessuti e... tanta cortesia!

Gli utilizzatori di "Internet Explorer" possono incontrare problemi nella visualizzazione delle pagine di questo sito. Vi consigliamo di utilizzare browser più evoluti quali: Firefox, Opera o Chrome.